1. È istituita in Roma, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia e il controllo della Corte dei conti, l'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.
2. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 259-bis e 259-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto delle leggi speciali, provvede alla custodia, alla gestione e alla valorizzazione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale e ad essa affidati dall'autorità giudiziaria.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina altresì i criteri per l'amministrazione, la gestione e la custodia dei beni sequestrati.
4. Sono organi dell'Agenzia: il comitato direttivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.
5. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta, e sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Gli organi dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate dei requisiti di onorabilità e d'indipendenza, di comprovata capacità gestionale e tecnica, nonché di riconosciuta esperienza nel settore operativo dell'Agenzia.
7. Il comitato direttivo nomina il direttore generale, approva i bilanci dell'Agenzia, formula la proposta di statuto, delibera i provvedimenti relativi all'organizzazione e al personale, impartisce le direttive generali e ogni opportuna istruzione