Art. 2.
(Istituzione e funzionamento dell'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati).

      1. È istituita in Roma, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia e il controllo della Corte dei conti, l'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.
      2. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 259-bis e 259-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto delle leggi speciali, provvede alla custodia, alla gestione e alla valorizzazione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale e ad essa affidati dall'autorità giudiziaria.
      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina altresì i criteri per l'amministrazione, la gestione e la custodia dei beni sequestrati.
      4. Sono organi dell'Agenzia: il comitato direttivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.
      5. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta, e sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Gli organi dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate dei requisiti di onorabilità e d'indipendenza, di comprovata capacità gestionale e tecnica, nonché di riconosciuta esperienza nel settore operativo dell'Agenzia.
      7. Il comitato direttivo nomina il direttore generale, approva i bilanci dell'Agenzia, formula la proposta di statuto, delibera i provvedimenti relativi all'organizzazione e al personale, impartisce le direttive generali e ogni opportuna istruzione

 

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per la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni sequestrati.
      8. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e assume le decisioni operative, in attuazione delle direttive generali impartite dal comitato direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato direttivo e assume, in caso d'urgenza, i necessari provvedimenti per la gestione e la conservazione dei beni.
      9. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità della gestione, verifica il bilancio e svolge il controllo sulla regolarità degli atti di gestione.
      10. Lo statuto dell'Agenzia è adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del comitato direttivo della medesima Agenzia.
      11. L'Agenzia è dotata di proprio personale.
      12. L'Agenzia è dotata di un fondo iniziale, il cui importo è determinato con decreto dal Ministro della giustizia. Agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia si provvede successivamente mediante il recupero delle spese e l'assegnazione del 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni sequestrati, dei titoli o degli altri valori non reclamati ai sensi dell'articolo 259-ter, comma 4, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.